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Calcolo della prescrizione del reato

Termine di prescrizione penale con interruzioni e sospensioni (art. 157 c.p.)

Come funziona il calcolo

Il termine di prescrizione del reato si determina, di regola, in funzione del massimo della pena edittale prevista per il reato consumato o tentato, con un limite minimo stabilito dalla legge. Sul termine cosi' individuato incidono poi due ordini di vicende, che operano in modo diverso: le cause di interruzione, che fanno ripartire il termine, e le cause di sospensione, che ne bloccano temporaneamente il decorso.

L'interruzione non azzera il computo senza limiti: la legge fissa un tetto all'aumento complessivo che gli atti interruttivi possono produrre. Il calcolo corretto richiede quindi di conoscere sia la data degli atti sia il tetto applicabile, e di distinguere le ipotesi in cui operano regimi differenziati.

La disciplina della prescrizione e' stata oggetto di interventi legislativi successivi, con regimi diversi a seconda della data del fatto: la verifica del regime applicabile al caso concreto precede il calcolo e non puo' essere automatizzata. Lo strumento esegue il computo sui dati inseriti ed espone il risultato con i passaggi; l'individuazione del regime resta al professionista.

Devi individuare il regime di prescrizione applicabile al fatto? LexNova Chat riporta la disciplina con la fonte.

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Domande frequenti

Su cosa si calcola il termine di prescrizione?
Di regola sul massimo della pena edittale, con il minimo di legge. Lo strumento esegue il computo sui dati inseriti.
Che differenza c'e' fra interruzione e sospensione?
L'interruzione fa ripartire il termine, entro il tetto massimo di aumento previsto dalla legge; la sospensione ne blocca temporaneamente il decorso.
Lo strumento sceglie il regime applicabile?
No. La disciplina ha conosciuto regimi diversi nel tempo: l'individuazione di quello applicabile al fatto precede il calcolo ed e' una valutazione del professionista.

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Dati e riferimenti aggiornati al 08/09/2026. Lo strumento e' un ausilio professionale e non sostituisce la verifica di chi sottoscrive l'atto.